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	<title>Studio Legale Dabormida</title>
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	<title>Studio Legale Dabormida</title>
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		<title>REFERENDUM – Le ragioni del NO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temi in materia di giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(conference call del 19/3/2026) Prima di&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiodabormida.it/referendum-le-ragioni-del-no/">REFERENDUM – Le ragioni del NO</a> proviene da <a href="https://studiodabormida.it">Studio Legale Dabormida</a>.</p>
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<p class="has-text-align-center">(conference call del 19/3/2026)</p>



<p>Prima di esporre le ragioni del NO vorrei chiarire alcune cose.</p>



<p>Non mi soffermerò più di tanto sulle uscite polemiche di questo o quell’esponente della politica non solo perché a mio avviso fuorvianti ma perché rispondenti ad una logica che mi è estranea, quella delle contrapposizioni da tifo calcistico che rappresentano il peggio possibile della politica, non meditata ma urlata. Semmai, se richiesto dagli ascoltatori, proverò a fornirne una chiave di lettura.</p>



<p>Faccio parte del Direttivo Regionale di Azione. Il mio partito, mi direte, non ha sposato la linea del SI? Vero. Carlo Calenda, però, da subito, ha riconosciuto dignità di ascolto anche alla tesi del NO, che vado cercando di esporre in questa sede.</p>



<p>Ancora. E da ultimo. Mi sono formato a livello universitario a cavallo tra i due riti. Quello inquisitorio, vigente prima della riforma Vassalli e quello accusatorio che oggi regola, come sapete, il processo penale. In sede di riforma si era convenuto non senza ragione che la separazione delle carriere sarebbe stata funzionale all’attuazione piena del nuovo rito. Due parti processuali, Accusa e Difesa, che si confrontano nel dibattimento sul piede di parità davanti al Giudice terzo (e che tale appare, oltre ad esserlo effettivamente).&nbsp;</p>



<p>La volontà politica sul punto si era assopita sino all’avvento di Silvio Berlusconi ed alle sue disavventure giudiziarie. Con alcuni passaggi normativi si è quindi proceduto alla c.d. separazione delle funzioni (da ultimo con la Cartabia) che, ferma l’unicità delle carriere, la formazione comune e le prerogative del CSM, rendeva di fatto estremamente difficili i passaggi da magistratura requirente a magistratura giudicante (statisticamente i passaggi sono stati sin qui, e sono annualmente, quasi irrilevanti).</p>



<p>Infine, un ulteriore mini inquadramento storico. Lo Stato liberale, seguito dal regime fascista, aveva abbracciato la linea dell’unicità delle carriere. Tralasciamo le ragioni di simile impostazione. Il tema fu all’ordine del giorno dei padri costituenti che affermarono, senza scriverlo nel testo, il principio dell’unicità della giurisdizione, ribadendo implicitamente anche la scelta del rito inquisitorio.&nbsp; Quindi stessa formazione, stessa carriera e medesima formazione (esame unico e possibilità, senza limitazioni, di transitare da una funzione ad un’altra).</p>



<p>Mi sono parsi importanti questi richiami storici perché rammentare gli antecedenti normativi della riforma approvata dal Parlamento contribuisce a comprendere le ragioni della legge ma non sempre i “motivi” (i giuristi parlano di <em>occasio legis</em>) che hanno spinto il Governo ad attuarla, oggi, a distanza di oltre trent’anni dall’entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale.</p>



<p>Veniamo ora al merito.</p>



<p>Abbiamo parlato del principio, quello della separazione appunto. Ma i principi non assurgono mai a legge. Vanno riempiti di contenuti che devono, a loro volta essere condivisi il più possibile (trattandosi di norme di rango costituzionale), coerenti con il sistema generale e intelligibili.&nbsp; Nel nostro caso le parti politiche hanno dimenticato il principio, dato sfogo a vecchie battaglie politiche per quindi prendere di mira le asserite degenerazioni della politica giudiziaria quando queste erano già state individuate e represse a tempo debito (mi riferisco al caso Palamara).</p>



<p>Il legislatore non si è limitato ad affermare il principio ed a trarne le conseguenze principali (duplicità di CSM) ma ha anche inteso svuotare di significato il ruolo degli organismi di rappresentanza, non politica ma ideale, della magistratura e quindi separato le funzioni in tema di organizzazione (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazione di professionalità e conferimenti delle funzioni) da quelle disciplinari (attraverso l’Alta Corte) quasi come se le funzioni disciplinari del CSM si fossero palesate insufficienti o palesemente inidonee (quando invece le statistiche europee dicono che i provvedimenti disciplinari dell’attuale CSM sono in numero percentuale tra i più alti) (si parlava a questo riguardo così come avviene per il Parlamento, di autodichia che adesso è condizionata appunto dall’esistenza di un altro organo di giustizia disciplinare, l’Alta Corte).&nbsp;</p>



<p>È emersa qui tutta la carica politica di una riforma che è funzionale ad una compressione delle prerogative della magistratura nella sua opera di controllo della legittimità degli atti (vedasi tra tutte la riforma della Corte dei Conti) e di tutela dei diritti contro le degenerazioni della politica (vedi caso Albania).</p>



<p>Ecco, quindi, che una riforma in linea di principio accettabile si è trasformata in un tentativo di “normalizzazione”, alla Orban per intenderci, di uno dei poteri fondanti lo stato di diritto (si spiegano in questo modo le recenti perplessità di Mario Monti).</p>



<p>La riforma prevede due CSM. Uno per la magistratura inquirente ed un altro per la magistratura giudicante.&nbsp; A conferma ed a suggello della separazione delle carriere. L’aumento dei costi però è facilmente immaginabile.</p>



<p>Il sistema del sorteggio della componente della magistratura è pieno. Tra tutti i 9000 e più magistrati, senza, all’apparenza, distinzione tra ruoli e carriera. Quasi come se un uditore giudiziario di prima nomina abbia la stessa sensibilità per questo genere di cose di un magistrato di cassazione con una lunga esperienza alle spalle. Si vorrebbe in questo modo impedire le degenerazioni delle c.d. correnti. In effetti il rischio non è eliminato perché la sorte potrebbe giocare un brutto tiro e perché soprattutto tra i P.M. potrebbe favorire al contrario la nascita di una casta vera e propria all’interno della magistratura nel suo complesso.&nbsp;</p>



<p>Il sistema del sorteggio della componente laica è invece mitigato fortemente, ponendo in evidenza proprio quelle ingerenze della politica che si vorrebbero invece strumentalmente escludere nella componente giudiziaria.</p>



<p>L’Alta Corte. Un abominio giuridico. Non tanto nella sua composizione quanto perché sarebbe organo giudicante in primo ed in secondo grado (ed in questo modo in violazione dei principi dell’ordinamento: forse che è concepibile un ufficio giudiziario -tribunale- che giudichi in primo cosi come in secondo grado?) e perché pare precludere la strada a controlli, in questo caso da parte della Cassazione, in punto legittimità.&nbsp;</p>



<p>La ragione vera di simile previsione sarebbe quella che attraverso la creazione di un organo separato, si consentirebbe di reprimere più efficacemente gli “eccessi” che il Governo contesta alla magistratura per quindi far pagare al magistrato i suoi errori&#8230;(oggi il magistrato è punibile solo disciplinarmente per dolo o colpa grave…e mai sotto il profilo patrimoniale: vedasi le posizioni di Nordio al riguardo ma insolitamente le più recenti previsioni in tema di Corte dei Conti che si indirizzano verso un’attenzione più benevola nei confronti dei pubblici amministratori… ).&nbsp;</p>



<p>Qui, peraltro, a mio avviso, ritornano alcuni equivoci di fondo. Se la sentenza è ingiusta l’ordinamento prevede meccanismi di reazione che possono condurre la controversia o il processo penale sino al terzo grado. Se la sentenza è frutto di una consapevole violazione della legge da parte del Giudice, scattano i meccanismi disciplinari. Ma se destinatario degli strali dei giudizi è una decisione che urta contro gli interessi del Governo o la sua politica, gli strumenti non cambiano (vedasi i casi del Ponte sullo stretto, dell’Albania e dell’imbarcazione di Open Arms…che hanno provocato le vivaci critiche del Governo).</p>



<p>Altro equivoco. Il problema delle misure cautelari che incide sul tema separazione delle carriere e sulla responsabilità dei giudici.&nbsp;</p>



<p>L’adozione delle misure cautelari è portata ad esempio della inadeguatezza della legge processuale penale, in quanto il Giudice per le Indagini Preliminari sembra essere la cinghia di trasmissione dell’autorità inquirente. Ma questo è il frutto per un verso dei meccanismi della legge (prima dell’adozione della misura cautelare non esiste contraddittorio tra le parti) e per l’altro dalla inevitabile posizione di forza che assume il P.M. allorché si trova ad utilizzare elementi anche solo indiziari di particolare valenza, non conosciuti ovviamente dalla difesa. Ma era la stessa legge a prevedere il contraddittorio differito attraverso l’interrogatorio finalizzato alla convalida ed il riesame avanti al collegio.&nbsp;</p>



<p>La risposta di Nordio quale è stata: l’avviso di arresto e la perquisizione anticipata. Strumenti più inadeguati non vennero mai concepiti. Il dott. Gratteri sul punto è stato esplicito: “<em>Ma così consentiamo allo spacciatore di occultare il bilancino o la sostanza stupefacente, inquinando le prove</em>…”</p>



<p>Le reazioni della politica quali sono state: “i plotoni di esecuzione” della dott.ssa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto e stretta collaboratrice del dott. Nordio -inquisita per il caso Almasri- ed il rischio di rilascio di pedofili e stupratori lamentato della Presidente del Consiglio qualora vincesse il NO</p>



<p>L’avv. Coppi forte della sua esperienza dibattimentale invece ha affermato di non aver mai avuto l’impressione che il giudice fosse stato influenzato nelle sue decisioni dalle richieste del P.M.</p>



<p>Quindi il tema è quello di incidere con adeguata riforma sul ruolo del G.I.P, ma non introdurre misure costituzionali farraginose ed equivoche.</p>



<p>In buona sostanza la riforma agli occhi dei sostenitori del NO pare inadeguata, punitiva nei confronti della magistratura e per nulla in linea con le vere esigenze di celerità e di efficienza del processo penale e di quello civile.</p>



<p></p>
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		<title>MASSONERIA E ASSOCIAZIONISMO</title>
		<link>https://studiodabormida.it/massoneria-e-associazionismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temi in materia di associazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ART. 18 della Costituzione I cittadini&#8230;</p>
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									<p><b>ART. 18 della Costituzione</b></p><p><i>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamento, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p><p><i>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.</i></p><p>I commenti suscitati dalla pubblicazione dei lavori della Commissione Antimafia e più in particolare dalle parti in cui la Commissione, nella relazione conclusiva, si sofferma sui rapporti Mafie / massonerie e quindi sui “rimedi” che vengono auspicati per impedire incestuosi rapporti tra le stesse, mi inducono alle seguenti riflessioni che si chiuderanno con un auspicio e con una proposta operativa.</p><p>Non desidero addentrarmi nei meandri dei difficili rapporti Stato / Massoneria anche se gli echi della legislazione liberticida fascista così come il provvedimento sostanzialmente punitivo del 1982, che in più riprese ritornano nella relazione (stupefacente è il giudizio sostanzialmente positivo dato alla legge del 1925), fanno temere che per molto tempo resteranno freddi se non forse conflittuali (dialogo tra sordi?), ma esaminare inizialmente alcuni aspetti del dibattito che si è nuovamente aperto in seno alla Libera Muratoria e che si ritrovano nel bell’articolo di Aldo A. Mola apparso di recente su <a href="http://www.pensalibero.it">www.pensalibero.it</a>. dal titolo “<i>Massoneria: il vero complotto è contro la libertà di associazione</i>”.</p><p>Il primo è quello dell’auspicato riconoscimento della Massoneria come organizzazione avente certe caratteristiche o, meglio, come “insieme” di organizzazioni, indistinto ed aperto, che si richiamano in senso lato ad alcuni principi e prassi operative.  </p><p>Da parte di certi settori della libera muratoria si invocherebbe una legge che ne individui le caratteristiche, ne tuteli gli scopi e le finalità consentendo ad essa di operare in piena libertà di intenti magari verso il “corrispettivo” di una qualche forma di pubblicità, penetrante o meno, disposta da un qualche pubblico ufficio (l’attuale Questura?). La proposta non mi pare praticabile per una serie di ragioni che si condensano nella difficilissima ricerca del consenso di tutte le organizzazioni interessate (che tra piccole e grandi sono più di duecento), nella specialità della legislazione (che si presterebbe a profili di compatibilità costituzionale con gli artt. 2 e 3) e nella sostanziale situazione di “ghetto” in cui vieppiù verrebbe cacciato il fenomeno massonico. Non è un problema a mio avviso di tutela del marchio, di una sorta di certificazione di qualità a cui dovrebbero ambire le obbedienze per poter liberamente operare al riparo da incursioni della politica e magari anche delle associazioni mafiose. “Noi siamo un qualcosa di peculiare e come tali vogliamo essere protetti dallo Stato”: questo è lo slogan che avverto ritornare nei discorsi dei fratelli.</p><p>Simile approccio non mi convince perché finirebbe, ripeto, per affrontare il problema dall’aspetto delle tutele mentre quello che importa è invece il riconoscimento della più ampia libertà operativa delle logge e delle obbedienze che si richiamano ai principi ed alle prassi operative ufficializzate nel 1717 (così come del resto avviene negli ordinamenti di <i>common law</i>).</p><p>Ed allora più interessante sotto il profilo sistematico sarebbe l’idea di promuovere l’adozione di una legge che consenta la massima autonomia operativa di tutte le associazioni, e non solo “di quelle massoniche”, nel rispetto dei dettami degli artt. 2 e 18 della nostra Carta costituzionale.</p><p>Aldo A. Mola ricorda che sin dal 1901 in Francia è operativa una legge sulle associazioni auspicandone l’introduzione così come del resto in un recente passato si erano espressi altri autorevoli esponenti della Libera Muratoria. “<i>In sintesi, la Relazione</i>” ad avviso di Mola “<i>mira ad abolire la libertà di associazione che è un tutt’uno con quella politica. Se manca una legge sulle associazioni non è certo colpa della massoneria, che la chiede da decenni, sull’esempio della Francia…</i>”</p><p>Proprio partendo dalla Francia si rende necessario svolgere le seguenti considerazioni di natura per così dire “tecnica” ed altre di politica del diritto, prima di accedere, appunto, alla proposta operativa. </p><p>La legge francese é di impronta tipicamente civilistica per cui nulla dice, in concreto, sulla libertà di associarsi e su come rendere effettivo il diritto oltre che sul diritto alla riservatezza. Sebbene le associazioni di persone possano costituirsi liberamente senza necessità alcuna di autorizzazione, qualora intendano beneficiare della capacità giuridica debbono rendere pubblica la loro esistenza dinnanzi all&#8217;autorità statale della sede con apposita dichiarazione preventiva dei fondatori in cui vanno resi noti la denominazione e lo scopo dell&#8217;associazione, le sedi locali ed i nomi, la professione, il domicilio e la nazionalità di color che sono incaricati dell&#8217;amministrazione. L’associazione non riconosciuta è la regola, quella che intende acquisire la capacità giuridica, l’eccezione. Le norme non sono particolarmente raffinate sotto il profilo tecnico e nessuna di esse ha rilevanza pubblicistica.</p><p>Da noi la situazione non è sostanzialmente diversa anche se al centro si colloca l’associazione riconosciuta che è soggetta a controlli di tipo pubblicistico piuttosto stringenti mentre la non riconosciuta è relegata al rango dei meri accordi tra privati (le norme che le riguardano sono solo tre, gli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile). Non va dimenticato che in forma di associazione non riconosciuta sono costituiti i partiti politici ed i sindacati, oltre alle organizzazioni di categoria o datoriali e tanti altri enti piccoli e grandi che costituiscono la grande maggioranza del numero complessivo degli enti aventi per così dire scopi ideali e non commerciali o economici in senso lato.</p><p>Il regime di fondo è però effettivamente diverso. Perché là le associazioni possono liberamente costituirsi mentre da noi, per motivi di sostanziale diffidenza nei confronti dei corpi morali, diffidenza che trovò consacrazione in apposite leggi del diciannovesimo secolo introdotte per ostacolare il fenomeno della manomorta, il regime è, all’opposto di tipo concessorio. Solo attraverso apposita autorizzazione l’associazione che ha inteso chiedere il riconoscimento può operare liberamente nel mondo dei traffici giuridici. All’opposto partiti politici e sindacati che non gradiscono di subire qualsivoglia forma di controllo e di intromissione dall’esterno, hanno da sempre adottato il modello della associazione non riconosciuta. </p><p>La Massoneria attraverso le sue articolazioni sul territorio (logge) al fine di veder garantita la riservatezza delle proprie attività, hanno da sempre privilegiato lo strumento dell’associazione non riconosciuta pur essendo tenuta a forme di pubblicità per mezzo di appositi registri tenuti dalla Questura competente. Mai però hanno chiesto il riconoscimento della personalità giuridica perché questo comporterebbe l’assoggettamento a quelle forme di controllo pubblicistico di cui si è fatto cenno, che sono estranee allo stesso loro operare.</p><p>Da noi si tratta a mio avviso di dar forma e corpo ai principi costituzionali contenuti agli artt. 2 e 18, di garantirne l&#8217;effettività e di negare a priori ogni forma di preventivo controllo o ingerenza fermo restando il rispetto delle leggi penali. Di separare, circoscrivendole, riservatezza da segretezza. Di colpire unicamente le associazioni a carattere militare che, operando in regime di segretezza, attentino alla sicurezza dello Stato, di eliminare ogni forma di limitazione o di pubblicità per i pubblici dipendenti che non devono essere tenuti a rivelare le proprie inclinazioni filosofiche o morali e di separare la disciplina degli enti privati dai partiti politici e sindacati (che devono trovare autonoma disciplina attuativa dei principi costituzionali contenuti agli art. 39 e 49). </p><p>Un’opera riformatrice di cui forse la Libera Muratoria non è pienamente consapevole. Non è stato infatti in alcun modo monitorato per esempio il disegno di riforma del Terzo settore che prevedeva tra gli altri, come espressamente contemplato nella Legge delega del 2016, la ridefinizione e/o adeguamento del Libro I, titolo II del codice civile che contiene la disciplina in tema di associazioni, riconosciute e non riconosciute</p><p>Perché, se è vero che i profili emergenti sono quelli in tema di legittimità all’esistenza stessa della Libera Muratoria che trovano il proprio supporto costituzionale negli articoli citati; è altrettanto vero che proprio avendo a riferimento l’esperienza francese gli aspetti civilistici non possono e non devono essere trascurati.</p><p>Il treno però ce lo siamo lasciati sfuggire allorché é entrato in vigore nel 2017 il c.d. Codice del Terzo settore ed il Governo ha preferito non modificare quella parte del Codice civile proprio per non intralciare l’opera riformatrice stessa che sarebbe andata a collidere con gli interessi, contrari, di partiti politici e sindacati a rimanere nel limbo degli artt. 36-38 del codice civile. </p><p>La parte per così dire civilistica almeno per un po’ di tempo resterà quindi immutata.<br />Quella di rilevanza pubblicistica che fa perno sugli artt. 2 e 18 della Cost., invece, é lungi dall&#8217;essere stata esplorata perché va a toccare interessi i più disparati che sono non solo quelli dei partiti politici e dei sindacati ma anche delle organizzazioni di categoria in genere e delle fondazioni bancarie (queste, per timore del M5S, e prima ancora che l&#8217;apposita Commissione di indagine sulle banche partisse, le si é volute lasciare al di fuori dell&#8217;opera di riforma del Terzo settore). </p><p>Il G.O.I. aveva lanciato, ma non recentemente, l&#8217;idea della legge e sarebbe forse il momento di predisporre apposito progetto, dal più elevato contenuto tecnico – scientifico possibile, sul quale chiedere che le forze politiche si misurino. E non solo a tutela della Libera Muratoria ma proprio perché sia data concreta attuazione ai precetti costituzionali, ed ai principi internazionalmente riconosciuti, così come anche di recente riaffermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, attraverso uno statuto generale dell’associazionismo, nell’osservanza delle seguenti linee guida:</p><ol><li aria-level="1">Riaffermazione della più ampia e garantita libertà di associazione per fini ideali e non economici o commerciali, con esclusione di quelli che intendono perseguire un vantaggio diretto o indiretto, a favore dei propri associati; divieto di ogni forma di preventivo controllo; </li><li aria-level="1">Individuazione dei parametri che per legge debbono presentare le associazioni vietate (associazione espressamente vietate)</li><li aria-level="1">Affermazione della tutela della privacy non solo individuale ma collettiva;</li><li aria-level="1">Eliminazione di qualsivoglia prerequisito in capo a pubblici dipendenti che sia legato a convinzioni politiche, sociali, filosofiche o morali.</li><li aria-level="1">Definizione di riservatezza in contrapposizione a segretezza; individuazione dei parametri atti a scongiurare la creazione di associazioni segrete; ridefinizione della L. n° 17 del 1982. </li><li aria-level="1">Attuazione del secondo comma dell’art. 18. Le associazioni paramilitari.</li></ol><p>Chiudo con un breve ma efficace commento del fratello Meuccio Ruini contenuto nella Relazione al progetto della Costituzione entrata in vigore nel 1948</p><p><b>Relazione al Progetto della Costituzione</b></p><p>(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)</p><p><b>18</b> </p><p>Per il diritto d&#8217;associazione si adotta un criterio, che è garanzia di vasta libertà: le attività che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.</p>								</div>
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		<title>FONDAZIONI DISTRETTUALI E FONDAZIONE NAZIONALE: POSSONO COESISTERE. IL CASO DEL DISTRETTO LIONS 108IA3</title>
		<link>https://studiodabormida.it/fondazioni-distrettuali-e-fondazione-nazionale-possono-coesistere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lions e Terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1.Alcuni dati di fatto. Il novero&#8230;</p>
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									<p>1.Alcuni dati di fatto.</p><p>Il novero delle fondazioni distrettuali si sta allargando sempre di più. Al punto che sembra essere destinato ad eguagliare il numero dei Distretti.</p><p>Il MD, dopo due anni in cui sembrava essere privilegiato il progetto di fondazione nazionale, pare aver accantonato l’idea sbocciata a Rimini, coltivata nella successiva annata lionistica ma già messa in frigorifero a Genova ed ora forse abbandonata. Quest’anno si è imposta in seno al CdG l’idea opposta, quella di sostenere e favorire la costituzione di fondazioni distrettuali.</p><p>Se effettivamente si arrivasse a coprire il territorio lionistico nazionale con diciassette fondazioni -ma nessuno lo dice o ci ha mai fatto caso- ci troveremmo immobilizzata la bellezza di 510.000 euro di solo capitale fondativo degli enti… </p><p>Se ne avverte la necessità? A mio avviso proprio no. <i>Ma vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare.</i></p><p>Il Gruppo di studio MD si è da sempre battuto per una fondazione nazionale secondo parametri diversi però da quello approvati (sic!) a Rimini o sostenuti dal CdG successivo (progetto Scarpino) e lo ha fatto con la forza dell’idea, di una governance precisa, di un ruolo di spinta e di sostegno per l’intera organizzazione, secondo la struttura della fondazione di partecipazione. La proposta di Rimini obliterata dal CdG 2023/2024, mal gestita in vista del Congresso di Genova, è ora stata accantonata in favore di un approccio, diametralmente opposto, volto a premiare le esperienze distrettuali “a prescindere”, perché sin qui non si è potuta rilevare una ratio di un qualche tipo nP un modello ri governance preciso.</p><p>Ma si avverte come la detto, la organizzazione di tante micro fondazioni quando tutte le esperienze, dico tutte le esperienze contemporanee, quelle più vicine a noi in particolare, si sono orientate verso un solo ente fondativo a livello nazionale?</p><p> </p><ol start="2"><li>Perché i LC necessitano di un supporto del tipo di quello di una fondazione?</li></ol><p>La risposta va opportunamente articolata. </p><p><i>In primis</i> va detto che così come avviene a livello internazionale, si creano fondazioni per meglio raccogliere energie finanziarie e per meglio indirizzarle ai nostri service. Queste sono le ragioni che hanno spinto LCI a dar vita a LCIF: non solo finanziarie grandi progetti ma sostenere i Clubs nelle loro iniziative di servizio. I LC sono strutturalmente deboli sotto il profilo finanziario, le loro capacità di raccolta di fondi è limitata per motivi legati alla loro stessa struttura. Tutte le volte in cui hanno cercato di lavorare con più intensità sul territorio si sono trovati davanti ad ostacoli di tipo organizzativo quanto a risorse e di natura fiscale, non di poco conto. La prima risposta a queste loro esigenze la diede LCIF. Ma pur sempre per obiettivi limitati, di piccolo respiro. Tutte le volte in cui si è trattato di dar corpo invece a service riconosciuti dal Congresso di interesse nazionale, ci si è trovati di fronte a tanti piccoli e grossi ostacoli che limitavano le potenzialità del lavoro del LC. La raccolta fondi era data per lo più dalla sommatoria delle raccolte, di per sé limitate, dei LC e poco più. Le iniziative di singoli LC tra loro consorziati non hanno dato sin qui concrete risposte in termini di efficienza</p><p>La riforma del Terzo settore ed un favor normativo generalizzato ci consentono oggi di impiegare lo strumento fondativo con più efficacia sotto il profilo organizzativo e finzionale. Anche a livello di fondazioni distrettuali. In termini di struttura, di raccolta di capitali, di impegno delle risorse, di accesso alle contribuzioni della UE, di collaborazioni con la P.A. ed altro ancora.</p><p>Ormai la gran parte dei distretti lions italiani guarda con interesse allo strumento fondativo. Oggi sono operative sette (mi pare) fondazioni distrettuali ed altre si pensa verranno create. Anche a breve </p><p>Esse hanno un limite di fondo: il loro ambito di operatività e quindi una raccolta fondi astrattamente più contenuta, meno organizzata e quindi con obiettivi più limatati di quelli che raggiungerebbe la Fondazione nazionale. Anche se talvolta possono essere utilizzate, in chiave di più rapida adesione al Terzo settore dei LC più piccoli, che possono beneficiare dell’attività di supporto organizzativo e finanziario della fondazione distrettuale non essendo necessaria la loro adesione al T. In quanto partecipanti ad un ente -la fondazione- che deve invece necessariamente aderirvi per beneficiare delle provvidenze del Codice del Terzo settore. </p><p> </p><ol start="3"><li>Il Gruppo di Lavoro del Terzo settore, in vista del Congresso di Rimini, si era espresso a favore della costituzione di una fondazione multidistrettuale ETS auspicando che il Consiglio dei Governatori predisponesse e quindi sottoponesse all’approvazione del primo Congresso Nazionale utile il progetto definitivo, corredato di atto costitutivo e di statuto, della fondazione multidistrettuale ETS.</li></ol><p>Da più parti era stata vagheggiata, a sostegno di programmi Lions di servizio coordinati e di ampio respiro, la creazione, come avvenuto in altri Paesi (Germania, Francia, Australia, ecc), a livello multidistrettuale, di una entità dotata di personalità giuridica e qualificata come Ente del terzo Settore, che assicurasse efficacia ed efficienza, nonché continuità operativa nell’attuazione di services, con funzione non secondaria di coesione sociale a fronte dei nuovi bisogni determinati da pandemie, guerre, crisi economiche, impatti negativi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, incertezze sul futuro in generale</p><p>Si trattava di uno strumento operativo del Multidistretto nelle future attività di servizio, che opererebbe a livello principalmente nazionale ma anche all’occorrenza inter-distrettuale, quindi sia strumentale che con funzione di supporto delle azioni del MD;</p><p>Il Congresso di Rimini invece aveva delineato -sulla scorta dell’esperienza canadese- un modello di fondazione all’apparenza più ridotto nei fini e nell’operatività quale strumento di volta in volta al servizio di singoli LC i cui fondi raccolti sarebbero stati canalizzati dalla Fondazione nazionale con altri di egual misura messi a disposizione da LCIF.</p><p>Il modello organizzativo del Multidistretto, ente senza personalità giuridica e con cariche annuali, non pare idoneo allo scopo per l’assenza di continuità e di strumenti operativi, mentre un ente con personalità giuridica, con un suo patrimonio, sottoposto a rigorose regole di trasparenza, di rendicontazione e di controllo, può assicurare una presenza permanente sul territorio, anche per lunghi periodi. Anche tenuto conto della limitazione di responsabilità al patrimonio della persona giuridica, che libera i volontari Lions dai rischi della loro prestazione;</p><p>In ottemperanza al Codice de Terzo settore, appariva congruente con la missione che dovrebbe svolgere il nuovo ente, il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, costituita dal Multidistretto, ma aperta alla partecipazione e agli apporti delle fondazioni distrettuali, laddove esistenti, dei distretti e dei Clubs Lions ma anche in stretto rapporto con LCIF attraverso progetti o accordi di programma;</p><p>La fondazione del MD Lions avrebbe così lo scopo di “raccogliere” attraverso tutti gli strumenti consentiti (crowdfunding, cinque per mille, titoli etici, patrimoni separati, finanziamenti U.E., della Banca Mondiale, ecc.) ed “erogare” denaro, sotto forma di microcredito, ma anche beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale svolte dai Lions italiani e nell’ambito degli indirizzi vincolanti dati dal Consiglio dei Governatori;</p><p>Un ente siffatto, costituito in forza di apposita delibera congressuale, che stanziasse i fondi necessari ed occorrenti per l’iniziale patrimonio, potrebbe raccogliere anche fondi tra privati o enti, Lions e non Lions, in una logica di grande apertura al “mercato” della solidarietà e della filantropia;</p><p>L’ente in parola, non sarebbe in competizione con le altre realtà Lions, non quindi con LCIF con la quale andrebbe a costituire un rapporto privilegiato nella forma convenzionale degli <i>understanding of agreement</i> (già sperimentata del resto in Germania), né con le fondazioni distrettuali con le quali collaborerebbe a porte aperte, non con il MD, che ne definisce le strategie al fine di sostenere insieme attività di servizio aventi le caratteristiche di cui si diceva poco sopra, mentre potrebbe aprirsi a collaborazioni esterne, ad esempio con le fondazioni non bancarie o bancarie.</p><p> </p><ol start="4"><li>Perché una fondazione di partecipazione?</li></ol><p>Quali sono le caratteristiche generali della fondazione di partecipazione?</p><p>La Fondazione di partecipazione nasce a metà degli anni Novanta, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni.</p><p>L’istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l’aspetto personale, proprio dell’associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni.</p><p>Gli elementi tipici della Fondazione di partecipazione possono essere così elencati:</p><p>Partecipazione</p><p>La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l’ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.</p><p>Pluralità di fondatori</p><p>La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilateralità dell’atto costitutivo; nella Fondazione di partecipazione si realizza una “unilateralità plurisoggettiva” che non contrasta con l’idea di fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento del medesimo scopo immutabile.</p><p>Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta</p><p>La Fondazione di partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all’iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di soggetti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione stessa. La struttura aperta del patrimonio rende possibile l’esistenza di fondatori successivi (soggetti che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a incrementare il fondo di dotazione con un contributo rilevante rispetto ai fini della stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali).</p><p>Scopo immutabile</p><p>Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l’elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. Lo scopo immutabile non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo (ma semplicemente in ente partecipato), proprio perché lo scopo rimane, appunto, immutabile.</p><p>Assenza di scopo di lucro</p><p>La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.</p><p>Finalità operativa</p><p>la Fondazione di partecipazione nasce perla gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina, l’istituto si adatta all’applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale).</p><p>Patrimonio (in senso stretto)</p><p>Il patrimonio della fondazione, o fondo patrimoniale, è il fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da soggetti terzi; il fondo di dotazione è la parte intangibile del Patrimonio dell’ente (sono spendibili soltanto le rendite); è la base dell’ente, su di esso poggiano la personalità giuridica dell’ente e l’autonomia patrimoniale dello stesso nei confronti dei terzi.</p><p>Fondo di gestione</p><p>È sostanzialmente la “cassa” della fondazione ed è composto da:</p><p>rendite e proventi derivanti dal Fondo Patrimoniale e dalle attività della fondazione</p><p>il contributo annuo dei Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, e Partecipanti nella somma deliberata dal Consiglio di Gestione.</p><p>eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie che non siamo espressamente destinate al Fondo Patrimoniale</p><p>eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e da altri Enti pubblici o territoriali espressamente destinate al Fondo di Gestione</p><p>i contributi in qualunque forma destinati espressamente agli scopi della Fondazione, espressamente destinati al Fondo di Gestione</p><p>i proventi derivanti dalle attività della fondazione</p><p> </p><ol start="5"><li>Si potrebbe discutere all’interno del nostro Distretto, superata l’esperienza della “ONLUS”, se sia preferibile un’associazione o una fondazione per il perseguimento delle finalità che la gran parte delle fondazioni distrettuali si sono date.</li></ol><p>L‘associazione è un ente senza finalità di lucro a base personale, cioè, costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento di uno scopo comune; essa svolge le proprie attività prevalentemente attraverso prestazioni personali, e solitamente volontarie, degli associati, ovvero delle persone che ne fanno parte. </p><p>L’atto costitutivo dell’associazione è sempre un contratto plurilaterale, cioè tra due o più soggetti, attraverso il quale gli associati si impegnano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune. </p><p>Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità diverse, che possono essere le più varie, da quelle di tipo culturale a quelle assistenziali, ricreative, sociali, ambientali, sportive, ecc., purché escludano lo scopo di lucro. Trattasi quindi di finalità meramente ideali. </p><p>L’ordinamento contempla due fattispecie associative, l’associazione non riconosciuta, nella quale la responsabilità per le obbligazioni associative coinvolge anche quella di chi ha operato per essa, e l’associazione riconosciuta, che, attraverso un procedimento amministrativo, acquisisce la personalità giuridica con conseguente limitazione della responsabilità per le obbligazioni associative al solo patrimonio dell’associazione stessa. Per la verità la richiesta di riconoscimento non è molto frequente. In ogni caso per ottenere il riconoscimento è necessario un patrimonio iniziale di almeno € 15.000,00. </p><p>La fondazione è un ente avente sempre personalità giuridica e senza finalità di lucro, analogamente all’associazione, che è costruita attorno ad un patrimonio destinato a determinati scopi; dunque, l’elemento patrimoniale è fondante, in quanto l’ordinamento italiano non ammette fondazioni che ne siano prive.  </p><p>La fondazione viene costituita da uno o più fondatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche e che vincolano il patrimonio ad un determinato scopo non lucrativo. L’assenza di scopo di lucro deve intendersi come divieto tassativo di distribuzione degli utili tra i soci, anche in caso di liquidazione finale del patrimonio. Anche la fondazione è soggetta ad un procedimento amministrativo, peraltro obbligatorio, e non facoltativo, per il riconoscimento della personalità giuridica, la cui attribuzione ne condiziona l’esistenza. Il patrimonio minimo al momento della costituzione della fondazione è per legge non inferiore ad € 30.000,00.</p><p>Ferme restando i caratteri previsti nel Codice civile, con il tempo gli operatori del settore no profit hanno sviluppato modelli misti ed anche utilizzato i due istituti per finalità diverse da quelle originarie, tant’è che con la Fondazione Italia, costituita con la riforma del terzo settore, si è creato un ente che utilizza strumenti e finanza profit a sostegno della generale finalità non lucrativa. </p><p>È frequente ritrovare fondazioni con strutture organizzative e quindi anche governance complesse. E con finalità di tipo finanziario in senso lato. Ciò grazie anche ad alcune modifiche legislative che, adattando le norme alla prassi, hanno consentito sempre di più <i>organizzazioni senza scopo di lucro a struttura complessa</i>, autorizzate allo svolgimento di attività commerciali, peraltro sussidiarie e funzionali al raggiungimento dello scopo primario, per cui l’elemento patrimoniale trova modo di espandersi sempre di più. È invalsa a questo riguardo la denominazione di fondazione di partecipazione o meglio di fondazione-organizzazione.</p><p>Per effetto di queste modifiche la differenza tra le due forme di organizzazione riposa soltanto più sul capitale minimo. Di fatto non lo è più la immodificabilità dello statuto della fondazione – organizzazione rispetto allo statuto dell’associazione perché il primo, fermo restando lo scopo (che è l’unico a dover rimanere stabile) ben può essere variato per ogni altro profilo purché lo statuto lo preveda e lo disciplini espressamente (per esempio in tema di numero di componenti il direttivo, di competenze del consiglio generale rispetto a quello del direttivo e più in generale di governance).</p><p>Il patrimonio minimo sia per le associazioni riconosciute che per le fondazioni è trattato alla stregua del capitale sociale delle società per cui possono essere impiegati per il raggiungimento degli scopi associativi o corporativi, fermo restando l’obbligo di ripristino in caso di perdite.</p><p>Nel mondo Lions, e non solo, anche in proiezione comparata, sono più utilizzate le fondazioni, come risulta a livello dei singoli Distretti, perché strumento più riconoscibile nell’immaginario collettivo (anche nel mondo finanziario), più duttile dell’associazione riconosciuta e con una libertà operativa ben più ampia di questa, anche se talvolta appesantito da modelli organizzativi complessi, soprattutto laddove c’è interesse a renderlo il più partecipato possibile dai soggetti che ne fanno parte. </p><p>La pubblicità e la trasparenza, peraltro, le accomunano tutte le volte in cui l’ente sceglie di acquisire lo status di ETS perché in tal caso la registrazione presso il RUNTS e l’applicazione conseguente della normativa è per entrambe obbligatoria. Anche sotto il profilo amministrativo contabile, in quanto ETS, associazione non riconosciuta e fondazione non si differenziano significativamente tra loro e vengono trattate fiscalmente allo stesso modo.</p><p>Dovendo scegliere tra i due modelli (esclusa l’associazione non riconosciuta per la responsabilità illimitata di chi opera in nome e per conto di, anche di fatto), appare più rispondente alle finalità lionistiche ed all’immagine del Lions la fondazione, analogamente a quanto avviene tra Spa e Srl nell’ambito delle società commerciali, dove la prima suscita negli stakeholders un maggiore affidamento rispetto alla seconda, confinata in un limbo grigio e meno trasparente di ristrette basi sociali.</p><p> </p><ol start="6"><li>Riassumendo lo strumento della Fondazione nazionale non ha perso di attualità anche in presenza del proliferare delle fondazioni distrettuali. Lo strumento della fondazione di partecipazione a cui aderissero le fondazioni distrettuali, consentirebbe alla nazionale di recuperare le finalità prima indicate che vanno nel senso dello sviluppo e dell’incremento in termini di occasioni di servizio per i LC. Nella realtà del Distretto 108IA sarebbe coerente con questi obiettivi il recupero dell’inter-distrettualità brillantemente portata avanti dalla Rivista inter-distrettuale, con la creazione di un’unica fondazione distrettuale per i distretti 108IA 1, 2 e 3.</li></ol>								</div>
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		<title>TERZO SETTORE E FONDAZIONI DISTRETTUALI LIONS</title>
		<link>https://studiodabormida.it/terzo-settore-e-fondazioni-distrettuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lions e Terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Principi ispiratori della riforma del Terzo&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="80" class="elementor elementor-80">
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									<h3><strong>Principi ispiratori della riforma del Terzo settore… ma non solo.</strong><br /><strong>Riflessioni sui LC e le fondazioni in forma di ETS.</strong></h3>								</div>
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									<p> </p><p>1.</p><p>Nel 2014 il governo lanciò l’idea del Terzo settore avendo di mira un duplice obiettivo.</p><p>1)quello di definire il perimetro d’azione di soggetti che svolgono finalità di interesse generale e come tali ritenuti meritevoli di riconoscimento, di tutela e di promozione e</p><p>2)quello di por mano ad un riordino della galassia degli enti non profit.</p><p>A partire dagli anni Ottanta ed in ragione di specifici interessi settoriali si era assistito all’entrata in vigore della legge sulle organizzazioni di volontariato, della disciplina fiscale delle ONLUS, della legge sulle associazioni di promozione sociale, di quella in tema di cooperative sociali, ed infine quella sulle imprese sociali. Né vanno dimenticate le società operaie di mutuo soccorso fiorite nella seconda metà del secolo diciannovesimo e riconosciute nel nostro ordinamento a far data dalla gloriosa delle 1886, prime forme sostitutive di quel Welfare State che allora era ben lungi dal profilarsi all’orizzonte</p><p>In quello stesso anno il governo lanciò una specie di sondaggio rivolto al variegato mondo del non profit chiedendo quali erano le esigenze dei soggetti e degli enti che lo popolavano e come a loro avviso il legislatore poteva venire loro incontro.</p><p>2.</p><p>La parte più attiva e propositiva del mondo Lions, rispose immediatamente all’appello. Al Congresso di Vicenza del 2014. Grazie alla presa di posizione di un illuminato Consiglio dei Governatori, sotto la Presidenza di Enrico Pons,di cui facevano parte tre gli altri il mai dimenticato prof. Gianfranco Amenta e Mario Castellaneta, attivissimo presidente del comitato organizzatore italiano della Convention di Milano 2019.</p><p>Ricordo che il termine per la presentazione delle istanze da parte della nostra organizzazione scadeva in coincidenza con la fine dell’annata lionistica. Lavorammo intensamente e presentammo le nostre richieste. Ma non ci fermammo lì perché un Gruppo di lavoro molto dinamico e propositivo venne presto creato con il compito di seguire dappresso la Riforma, attraverso, seminari, convegni incontri a più livelli anche con il Ministero. Ad esito delle interlocuzioni, in numero di due, con quest’ultimo venne suggerito l’istituto delle reti associative che il Gruppo di lavoro aveva studiato per agevolare le forme di collaborazione tra LC anche se poi nell’articolato della legge prese un indirizzo diverso. Il Gruppo di lavoro nel tempo si è arricchito di varie professionalità (del mondo accademico e professionale) per volontà del CdG sino a due anni or sono.</p><p>3</p><p>Analogo entusiasmo invece non si registrò nei LC, negli enti e nelle strutture organizzative, a più livelli. Gli stessi massimi esponenti del MD palesarono iniziale diffidenza nei confronti dell’iniziativa del Consiglio dei Governatori di quell’anno. Pochi, del resto, erano consapevoli della natura giuridica dei LC, e della disciplina che lo riguardava [essenzialmente quella del Codice civile in tema di associazioni non riconosciute (art. 36 – 38) integrata con la disciplina fiscale degli enti non commerciali].</p><p>Si poneva quasi esclusivamente attenzione al modello di statuto e di regolamento proposti da Oak Brook dimenticando che si doveva pur sempre fare i conti con la disciplina di diritto interno, sotto tanti profili (buon ultimò quello fiscale), anche se sempre in un’ottica, allora ed ora, di coordinamento con le direttive di Oak Brook (ben pochi sanno non essere vincolanti se non nei tratti fondamentali ma non in tanti aspetti minuti, del tipo cooptazione e categorie di soci, per esempio. Ma non solo).</p><p>4</p><p>La legge, il c.d. Codice del Terzo settore (che di un Codice ha i tratti dell’organicità, della potenziale completezza e della ratio di fondo), vide la luce nel 2017.</p><p>L’art. 2 rubricato Principi generali, recita al primo comma: “<b>È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti local</b>i”.</p><p>Quali ne sono i tratti salienti?</p><p>Li ritroviamo essenzialmente in due norme.</p><p>Anzitutto l’art. 4 comma 1 del c.d. Codice del Terzo settore il quale recita che<i> “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società </i><b><i>costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche</i></b><i>, </i><b><i>solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,  di una o più </i></b><b><i>attività di interesse generale</i></b><b><i> in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</i></b>. Il comma 2 invece ci dice che non sono considerati ai fini della legge su TS, enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti…</p><p>E poi nell’art. 5 attraverso l’individuazione delle attività di interesse generale che devono ispirare costantemente l’operato dei nuovi enti. Qualunque LC si può rispecchiare in almeno quattro o cinque di quelle. Attualmente le attività contenute nell’art. 5 sono ventisei ma sono destinate ad aumentare con apposito decreto ministeriale allorquando fiorissero o crescessero nuove attività, che meritino di essere sostenute e promosse.</p><p>5</p><p>La riforma del Terzo settore sta per decollare?</p><p>La disciplina giuridica è pressoché completa. Attraverso la piena operatività del RUNTS (o Registro unico nazionale del Terzo settore) e l’entrata in vigore della disciplina fiscale, già contenuta nel Codice e recentemente autorizzata dall’Unione europea (che l’ha dichiarata compatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato)</p><p>Sono state predisposte le bozze di statuto e di regolamento tipo per LC, ap-provate da Oak Brook, reperibili sul sito MD. In questo modo si è finalmente adeguata la regolamentazione internazionale Lions all’ordinamento interno in tema di non profit.</p><p>Avvalendosi di tali modelli, LC di vari Distretti hanno già ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Peraltro, solo, ahimé, il 3% del totale.</p><p><b>6</b></p><p>I LC possono dirsi ETS?</p><p>Che cosa non fanno i LC, in quanto enti di diritto privato diversi dalle società, se non perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale?</p><p>Ogni dubbio in proposito (ne ricordo uno, autorevole, espresso nel 2014 dal PID Pino Grimaldi) non ha ragione di essere. La lettera della legge è chiara.</p><p>Cosa non siamo? Non siamo organizzazioni di volontariato perché il nostro lavoro si colloca in ambiti diversi ma neppure siamo associazioni di promozione sociale che sono caratterizzate anche da una mutualità che ci è estranea.</p><p>Siamo sempre e soltanto, come peraltro in passato, associazioni di diritto privato (se del caso riconosciute ma il passaggio non è per lo più necessario) che trovano il nucleo primigenio di norme in quelle del codice civile (artt. 36, 37 e 38 del codice civile) e poi in una serie di disposizioni (contenute al titolo IV del codice, dall’art. 20 all’art. 31) che si occupano, in dettaglio questa volta, di costituzione, di ordinamento e di amministrazione e quindi anche di organizzazione ed eventualmente di controlli; disposizioni per lo più non imperative, come diciamo noi giuristi, vale a dire obbligatorie ma adattabili alle esigenze di ogni singolo ente seppure in un quadro generale di riferimento.</p><p>Nulla però di diverso da quanto già previsto ed attuato nella vita delle associazioni non riconosciute salvo poi per esigenze di pubblicità e di controllo, osservare con più attenzione certe formalità (che per esempio riguardano la tenuta del libro dei soci, del libro verbali delle delibere delle assemblee e del consiglio direttivo, spesso lasciate sin qui all’improvvisazione di ingenui Presidenti).</p><p>Una particolare attenzione deve essere riservata ad alcuni profili che stanno a mio avviso giustamente impegnando certi Conservatori del Registro (ma non tutti ad onor del vero). Mi riferisco al discorso cooptazione ed alle categorie di soci che possano trovarsi in contrasto con il principio non scritto della democraticità che deve caratterizzare gli enti del Terzo settore. Al riguardo, però, i modelli di statuto offrono soluzioni concrete e ben calibrate, che resistono egregiamente al vaglio del Conservatore. Certo va affrontato con più accortezza il discorso categoria di soci. D’ora in avanti i nostri statuti dovranno prevedere una sola categoria di soci (i soci ordinari), oltre a quella degli onorari, che peraltro non possono a tutti gli effetti essere assimilata alla categoria unica. Va detto a questo riguardo che non si contravverrebbe alle direttive di Oak Brook se non si evidenziasse la pletora di soggetti che soci non sono ma meri finanziatori, frequentatori occasionali dei nostri LC o soci inattivi.</p><p>7.</p><p>E le fondazioni?</p><p>Dal punto di vista strettamente giuridico. Sono enti contemplati nel Codice civile. E quindi alle fondazioni distrettuali si applicano in prima battuta le disposizioni ivi contenute ma, come per i LC, anche le norme del Codice del TS dall’art. 20 all’art. 31. Per lo stesso genere di argomenti dianzi ricordati. Anch’esse devono essere iscritte al RUNTS. Esse possono anche vedere associati LC che abbiano preferito non entrare nel novero degli ETS. Una particolare attenzione andrà riservata alle fondazioni ed alle associazioni che avevano optato per il regime fiscale delle ONLUS. Esse andranno definitivamente trasformate in ETS.</p><p>Non mancheranno forme di collaborazione tra fondazioni e LC e tra fondazioni distrettuali. Esse andranno costruite su basi contrattuali. Non mancheranno forme di collaborazione con il MD tutte le volte in cui i progetti avranno respiro nazionale e richiederanno quindi mezzi e strumenti di cui le sole fondazioni non possono disporre.</p><p>Purtroppo, è andato sfumando il progetto di fondazione nazionale frutto degli studi e delle proposte dal Gruppo di lavoro sino a tutto il 2022. Da quella data in avanti hanno preso piede proposte o estranee all’ordinamento interno (vedasi la fondazione nazionale presentata al Congresso di Rimini) ed altra che della prima costituiva uno sviluppo ma inidoneo dal punto di vista strutturale e statutario. È un grosso peccato perché il numero potenziale di 17 fondazioni distrettuali finirà per essere eccessivo (rimarrebbero bloccati a titolo di capitale fondativo più di 500.000 euro mentre i casi di potenziali conflitti sarebbero sempre immanenti).</p><p>Inoltre, l’opera di coordinamento delle fondazioni in vista dell’implementazioni di grandi progetti nazionali anche attraverso la LCIF non sarà delle più facili.</p><p>8</p><p>La “trasformazione” dei LC in “LC ETS” comporta innumerevoli vantaggi che si possono così riassumere.</p><p>I Lions Clubs</p><ol><li>i) entreranno in un quadro normativo di aperto favore;</li><li>ii) fruiranno di una disciplina fiscale più chiara e premiante a disposizione non solo degli enti lionistici ma anche di coloro che donano agli enti (finalmente i LC e le loro fondazioni potranno emettere ricevute fiscalmente spendibili e potranno sfruttare lo strumento del cinque per mille);</li></ol><p>iii) saranno in grado di raccogliere fondi presso terzi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico;</p><ol><li>iv) potranno svolgere, in piena sicurezza, piccole attività commerciali a sostegno dei fini istituzionali;</li><li>v) si coordineranno più efficacemente su basi interregionali, (interdistrettuali ed infradistrettuali) oltre che multidistrettuali, attraverso lo strumento delle reti associative (art. 41 del Codice del Terzo settore);</li><li>vi) faranno parte di un sistema virtuoso che consentirà di portare avanti iniziative a livello nazionale più efficacemente rispetto al passato (in questo contesto si colloca il vagheggiato progetto di Fondazione nazionale Lions);</li></ol><p>vii) entreranno in rapporti “istituzionalizzati” con gli enti pubblici (grazie alle norme degli articoli 55, 56 e 57 del CTS che impongono a PA ed enti pubblici di dialogare con gli ETS, e quindi anche con i LC, a fini di co-programmazione e co-progettazione degli interventi pubblici, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà (come confermato di recente dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha sgombrato il campo da sospetti di incostituzionalità delle norme, alla luce degli artt. 2, 3, 18 e 118 della nostra Carta, riconoscendo il ruolo centrale degli ETS con cui la PA deve in prima battuta rapportarsi!).</p><p>9</p><p>Gli apparenti svantaggi.</p><ol><li>a) gli adeguamenti comportano un minimo di impegno, facilmente affrontabile però dai professionisti appartenenti al Club;</li><li>b) il nuovo quadro di disposizioni impone un minimo di attenzione, peraltro “premiata” dai vantaggi indiscutibili che si sono elencati;</li><li>c) potrebbe indirettamente favorire la creazione di LC di serie A (quelli che si adeguano) e LC di serie B (che non intendono adeguarsi, soprattutto i più piccoli). Ma va sottolineato che la gran parte degli adempimenti che spaventano certi Lions sono già oggi obbligatori per tutti gli enti non commerciali e quindi anche per i LC, sebbene, ahimè, molto spesso disattesi (tenuta dei libri, soprattutto). Perché non consentire “l’adozione” dei LC più piccoli da parte di quelli più organizzati, ovviamente soltanto sotto il profilo amministrativo?</li></ol><p>10</p><p>I LC sono impegnati nell’opera di trasformazione. E per essa servono professionalità e competenze molteplici, capaci di un’opera di coordinamento centralizzata ed attenta e quindi una particolare esperienza laddove si devono affrontare piccoli e grandi problemi (tutti, peraltro, ampiamente risolvibili e già in gran parte risolti) in tema di clausole statutarie, di rispetto del modello di statuto lionistico e di iscrizione al Registro nazionale del Terzo settore.</p><p>Nulla però di impegnativo o insostenibile.</p><p>11</p><p>Il futuro dell’organizzazione nazionale è legato ad un corretto e completo adattamento di tutto il mondo Lions al Terzo settore perché questo significa efficienza, migliore organizzazione e trasparenza nei confronti del pubblico in generale e della PA.</p>								</div>
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