(conference call del 19/3/2026)
Prima di esporre le ragioni del NO vorrei chiarire alcune cose.
Non mi soffermerò più di tanto sulle uscite polemiche di questo o quell’esponente della politica non solo perché a mio avviso fuorvianti ma perché rispondenti ad una logica che mi è estranea, quella delle contrapposizioni da tifo calcistico che rappresentano il peggio possibile della politica, non meditata ma urlata. Semmai, se richiesto dagli ascoltatori, proverò a fornirne una chiave di lettura.
Faccio parte del Direttivo Regionale di Azione. Il mio partito, mi direte, non ha sposato la linea del SI? Vero. Carlo Calenda, però, da subito, ha riconosciuto dignità di ascolto anche alla tesi del NO, che vado cercando di esporre in questa sede.
Ancora. E da ultimo. Mi sono formato a livello universitario a cavallo tra i due riti. Quello inquisitorio, vigente prima della riforma Vassalli e quello accusatorio che oggi regola, come sapete, il processo penale. In sede di riforma si era convenuto non senza ragione che la separazione delle carriere sarebbe stata funzionale all’attuazione piena del nuovo rito. Due parti processuali, Accusa e Difesa, che si confrontano nel dibattimento sul piede di parità davanti al Giudice terzo (e che tale appare, oltre ad esserlo effettivamente).
La volontà politica sul punto si era assopita sino all’avvento di Silvio Berlusconi ed alle sue disavventure giudiziarie. Con alcuni passaggi normativi si è quindi proceduto alla c.d. separazione delle funzioni (da ultimo con la Cartabia) che, ferma l’unicità delle carriere, la formazione comune e le prerogative del CSM, rendeva di fatto estremamente difficili i passaggi da magistratura requirente a magistratura giudicante (statisticamente i passaggi sono stati sin qui, e sono annualmente, quasi irrilevanti).
Infine, un ulteriore mini inquadramento storico. Lo Stato liberale, seguito dal regime fascista, aveva abbracciato la linea dell’unicità delle carriere. Tralasciamo le ragioni di simile impostazione. Il tema fu all’ordine del giorno dei padri costituenti che affermarono, senza scriverlo nel testo, il principio dell’unicità della giurisdizione, ribadendo implicitamente anche la scelta del rito inquisitorio. Quindi stessa formazione, stessa carriera e medesima formazione (esame unico e possibilità, senza limitazioni, di transitare da una funzione ad un’altra).
Mi sono parsi importanti questi richiami storici perché rammentare gli antecedenti normativi della riforma approvata dal Parlamento contribuisce a comprendere le ragioni della legge ma non sempre i “motivi” (i giuristi parlano di occasio legis) che hanno spinto il Governo ad attuarla, oggi, a distanza di oltre trent’anni dall’entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale.
Veniamo ora al merito.
Abbiamo parlato del principio, quello della separazione appunto. Ma i principi non assurgono mai a legge. Vanno riempiti di contenuti che devono, a loro volta essere condivisi il più possibile (trattandosi di norme di rango costituzionale), coerenti con il sistema generale e intelligibili. Nel nostro caso le parti politiche hanno dimenticato il principio, dato sfogo a vecchie battaglie politiche per quindi prendere di mira le asserite degenerazioni della politica giudiziaria quando queste erano già state individuate e represse a tempo debito (mi riferisco al caso Palamara).
Il legislatore non si è limitato ad affermare il principio ed a trarne le conseguenze principali (duplicità di CSM) ma ha anche inteso svuotare di significato il ruolo degli organismi di rappresentanza, non politica ma ideale, della magistratura e quindi separato le funzioni in tema di organizzazione (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazione di professionalità e conferimenti delle funzioni) da quelle disciplinari (attraverso l’Alta Corte) quasi come se le funzioni disciplinari del CSM si fossero palesate insufficienti o palesemente inidonee (quando invece le statistiche europee dicono che i provvedimenti disciplinari dell’attuale CSM sono in numero percentuale tra i più alti) (si parlava a questo riguardo così come avviene per il Parlamento, di autodichia che adesso è condizionata appunto dall’esistenza di un altro organo di giustizia disciplinare, l’Alta Corte).
È emersa qui tutta la carica politica di una riforma che è funzionale ad una compressione delle prerogative della magistratura nella sua opera di controllo della legittimità degli atti (vedasi tra tutte la riforma della Corte dei Conti) e di tutela dei diritti contro le degenerazioni della politica (vedi caso Albania).
Ecco, quindi, che una riforma in linea di principio accettabile si è trasformata in un tentativo di “normalizzazione”, alla Orban per intenderci, di uno dei poteri fondanti lo stato di diritto (si spiegano in questo modo le recenti perplessità di Mario Monti).
La riforma prevede due CSM. Uno per la magistratura inquirente ed un altro per la magistratura giudicante. A conferma ed a suggello della separazione delle carriere. L’aumento dei costi però è facilmente immaginabile.
Il sistema del sorteggio della componente della magistratura è pieno. Tra tutti i 9000 e più magistrati, senza, all’apparenza, distinzione tra ruoli e carriera. Quasi come se un uditore giudiziario di prima nomina abbia la stessa sensibilità per questo genere di cose di un magistrato di cassazione con una lunga esperienza alle spalle. Si vorrebbe in questo modo impedire le degenerazioni delle c.d. correnti. In effetti il rischio non è eliminato perché la sorte potrebbe giocare un brutto tiro e perché soprattutto tra i P.M. potrebbe favorire al contrario la nascita di una casta vera e propria all’interno della magistratura nel suo complesso.
Il sistema del sorteggio della componente laica è invece mitigato fortemente, ponendo in evidenza proprio quelle ingerenze della politica che si vorrebbero invece strumentalmente escludere nella componente giudiziaria.
L’Alta Corte. Un abominio giuridico. Non tanto nella sua composizione quanto perché sarebbe organo giudicante in primo ed in secondo grado (ed in questo modo in violazione dei principi dell’ordinamento: forse che è concepibile un ufficio giudiziario -tribunale- che giudichi in primo cosi come in secondo grado?) e perché pare precludere la strada a controlli, in questo caso da parte della Cassazione, in punto legittimità.
La ragione vera di simile previsione sarebbe quella che attraverso la creazione di un organo separato, si consentirebbe di reprimere più efficacemente gli “eccessi” che il Governo contesta alla magistratura per quindi far pagare al magistrato i suoi errori…(oggi il magistrato è punibile solo disciplinarmente per dolo o colpa grave…e mai sotto il profilo patrimoniale: vedasi le posizioni di Nordio al riguardo ma insolitamente le più recenti previsioni in tema di Corte dei Conti che si indirizzano verso un’attenzione più benevola nei confronti dei pubblici amministratori… ).
Qui, peraltro, a mio avviso, ritornano alcuni equivoci di fondo. Se la sentenza è ingiusta l’ordinamento prevede meccanismi di reazione che possono condurre la controversia o il processo penale sino al terzo grado. Se la sentenza è frutto di una consapevole violazione della legge da parte del Giudice, scattano i meccanismi disciplinari. Ma se destinatario degli strali dei giudizi è una decisione che urta contro gli interessi del Governo o la sua politica, gli strumenti non cambiano (vedasi i casi del Ponte sullo stretto, dell’Albania e dell’imbarcazione di Open Arms…che hanno provocato le vivaci critiche del Governo).
Altro equivoco. Il problema delle misure cautelari che incide sul tema separazione delle carriere e sulla responsabilità dei giudici.
L’adozione delle misure cautelari è portata ad esempio della inadeguatezza della legge processuale penale, in quanto il Giudice per le Indagini Preliminari sembra essere la cinghia di trasmissione dell’autorità inquirente. Ma questo è il frutto per un verso dei meccanismi della legge (prima dell’adozione della misura cautelare non esiste contraddittorio tra le parti) e per l’altro dalla inevitabile posizione di forza che assume il P.M. allorché si trova ad utilizzare elementi anche solo indiziari di particolare valenza, non conosciuti ovviamente dalla difesa. Ma era la stessa legge a prevedere il contraddittorio differito attraverso l’interrogatorio finalizzato alla convalida ed il riesame avanti al collegio.
La risposta di Nordio quale è stata: l’avviso di arresto e la perquisizione anticipata. Strumenti più inadeguati non vennero mai concepiti. Il dott. Gratteri sul punto è stato esplicito: “Ma così consentiamo allo spacciatore di occultare il bilancino o la sostanza stupefacente, inquinando le prove…”
Le reazioni della politica quali sono state: “i plotoni di esecuzione” della dott.ssa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto e stretta collaboratrice del dott. Nordio -inquisita per il caso Almasri- ed il rischio di rilascio di pedofili e stupratori lamentato della Presidente del Consiglio qualora vincesse il NO
L’avv. Coppi forte della sua esperienza dibattimentale invece ha affermato di non aver mai avuto l’impressione che il giudice fosse stato influenzato nelle sue decisioni dalle richieste del P.M.
Quindi il tema è quello di incidere con adeguata riforma sul ruolo del G.I.P, ma non introdurre misure costituzionali farraginose ed equivoche.
In buona sostanza la riforma agli occhi dei sostenitori del NO pare inadeguata, punitiva nei confronti della magistratura e per nulla in linea con le vere esigenze di celerità e di efficienza del processo penale e di quello civile.
