Principi ispiratori della riforma del Terzo settore… ma non solo.
Riflessioni sui LC e le fondazioni in forma di ETS.
1.
Nel 2014 il governo lanciò l’idea del Terzo settore avendo di mira un duplice obiettivo.
1)quello di definire il perimetro d’azione di soggetti che svolgono finalità di interesse generale e come tali ritenuti meritevoli di riconoscimento, di tutela e di promozione e
2)quello di por mano ad un riordino della galassia degli enti non profit.
A partire dagli anni Ottanta ed in ragione di specifici interessi settoriali si era assistito all’entrata in vigore della legge sulle organizzazioni di volontariato, della disciplina fiscale delle ONLUS, della legge sulle associazioni di promozione sociale, di quella in tema di cooperative sociali, ed infine quella sulle imprese sociali. Né vanno dimenticate le società operaie di mutuo soccorso fiorite nella seconda metà del secolo diciannovesimo e riconosciute nel nostro ordinamento a far data dalla gloriosa delle 1886, prime forme sostitutive di quel Welfare State che allora era ben lungi dal profilarsi all’orizzonte
In quello stesso anno il governo lanciò una specie di sondaggio rivolto al variegato mondo del non profit chiedendo quali erano le esigenze dei soggetti e degli enti che lo popolavano e come a loro avviso il legislatore poteva venire loro incontro.
2.
La parte più attiva e propositiva del mondo Lions, rispose immediatamente all’appello. Al Congresso di Vicenza del 2014. Grazie alla presa di posizione di un illuminato Consiglio dei Governatori, sotto la Presidenza di Enrico Pons,di cui facevano parte tre gli altri il mai dimenticato prof. Gianfranco Amenta e Mario Castellaneta, attivissimo presidente del comitato organizzatore italiano della Convention di Milano 2019.
Ricordo che il termine per la presentazione delle istanze da parte della nostra organizzazione scadeva in coincidenza con la fine dell’annata lionistica. Lavorammo intensamente e presentammo le nostre richieste. Ma non ci fermammo lì perché un Gruppo di lavoro molto dinamico e propositivo venne presto creato con il compito di seguire dappresso la Riforma, attraverso, seminari, convegni incontri a più livelli anche con il Ministero. Ad esito delle interlocuzioni, in numero di due, con quest’ultimo venne suggerito l’istituto delle reti associative che il Gruppo di lavoro aveva studiato per agevolare le forme di collaborazione tra LC anche se poi nell’articolato della legge prese un indirizzo diverso. Il Gruppo di lavoro nel tempo si è arricchito di varie professionalità (del mondo accademico e professionale) per volontà del CdG sino a due anni or sono.
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Analogo entusiasmo invece non si registrò nei LC, negli enti e nelle strutture organizzative, a più livelli. Gli stessi massimi esponenti del MD palesarono iniziale diffidenza nei confronti dell’iniziativa del Consiglio dei Governatori di quell’anno. Pochi, del resto, erano consapevoli della natura giuridica dei LC, e della disciplina che lo riguardava [essenzialmente quella del Codice civile in tema di associazioni non riconosciute (art. 36 – 38) integrata con la disciplina fiscale degli enti non commerciali].
Si poneva quasi esclusivamente attenzione al modello di statuto e di regolamento proposti da Oak Brook dimenticando che si doveva pur sempre fare i conti con la disciplina di diritto interno, sotto tanti profili (buon ultimò quello fiscale), anche se sempre in un’ottica, allora ed ora, di coordinamento con le direttive di Oak Brook (ben pochi sanno non essere vincolanti se non nei tratti fondamentali ma non in tanti aspetti minuti, del tipo cooptazione e categorie di soci, per esempio. Ma non solo).
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La legge, il c.d. Codice del Terzo settore (che di un Codice ha i tratti dell’organicità, della potenziale completezza e della ratio di fondo), vide la luce nel 2017.
L’art. 2 rubricato Principi generali, recita al primo comma: “È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”.
Quali ne sono i tratti salienti?
Li ritroviamo essenzialmente in due norme.
Anzitutto l’art. 4 comma 1 del c.d. Codice del Terzo settore il quale recita che “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il comma 2 invece ci dice che non sono considerati ai fini della legge su TS, enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti…
E poi nell’art. 5 attraverso l’individuazione delle attività di interesse generale che devono ispirare costantemente l’operato dei nuovi enti. Qualunque LC si può rispecchiare in almeno quattro o cinque di quelle. Attualmente le attività contenute nell’art. 5 sono ventisei ma sono destinate ad aumentare con apposito decreto ministeriale allorquando fiorissero o crescessero nuove attività, che meritino di essere sostenute e promosse.
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La riforma del Terzo settore sta per decollare?
La disciplina giuridica è pressoché completa. Attraverso la piena operatività del RUNTS (o Registro unico nazionale del Terzo settore) e l’entrata in vigore della disciplina fiscale, già contenuta nel Codice e recentemente autorizzata dall’Unione europea (che l’ha dichiarata compatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato)
Sono state predisposte le bozze di statuto e di regolamento tipo per LC, ap-provate da Oak Brook, reperibili sul sito MD. In questo modo si è finalmente adeguata la regolamentazione internazionale Lions all’ordinamento interno in tema di non profit.
Avvalendosi di tali modelli, LC di vari Distretti hanno già ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Peraltro, solo, ahimé, il 3% del totale.
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I LC possono dirsi ETS?
Che cosa non fanno i LC, in quanto enti di diritto privato diversi dalle società, se non perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale?
Ogni dubbio in proposito (ne ricordo uno, autorevole, espresso nel 2014 dal PID Pino Grimaldi) non ha ragione di essere. La lettera della legge è chiara.
Cosa non siamo? Non siamo organizzazioni di volontariato perché il nostro lavoro si colloca in ambiti diversi ma neppure siamo associazioni di promozione sociale che sono caratterizzate anche da una mutualità che ci è estranea.
Siamo sempre e soltanto, come peraltro in passato, associazioni di diritto privato (se del caso riconosciute ma il passaggio non è per lo più necessario) che trovano il nucleo primigenio di norme in quelle del codice civile (artt. 36, 37 e 38 del codice civile) e poi in una serie di disposizioni (contenute al titolo IV del codice, dall’art. 20 all’art. 31) che si occupano, in dettaglio questa volta, di costituzione, di ordinamento e di amministrazione e quindi anche di organizzazione ed eventualmente di controlli; disposizioni per lo più non imperative, come diciamo noi giuristi, vale a dire obbligatorie ma adattabili alle esigenze di ogni singolo ente seppure in un quadro generale di riferimento.
Nulla però di diverso da quanto già previsto ed attuato nella vita delle associazioni non riconosciute salvo poi per esigenze di pubblicità e di controllo, osservare con più attenzione certe formalità (che per esempio riguardano la tenuta del libro dei soci, del libro verbali delle delibere delle assemblee e del consiglio direttivo, spesso lasciate sin qui all’improvvisazione di ingenui Presidenti).
Una particolare attenzione deve essere riservata ad alcuni profili che stanno a mio avviso giustamente impegnando certi Conservatori del Registro (ma non tutti ad onor del vero). Mi riferisco al discorso cooptazione ed alle categorie di soci che possano trovarsi in contrasto con il principio non scritto della democraticità che deve caratterizzare gli enti del Terzo settore. Al riguardo, però, i modelli di statuto offrono soluzioni concrete e ben calibrate, che resistono egregiamente al vaglio del Conservatore. Certo va affrontato con più accortezza il discorso categoria di soci. D’ora in avanti i nostri statuti dovranno prevedere una sola categoria di soci (i soci ordinari), oltre a quella degli onorari, che peraltro non possono a tutti gli effetti essere assimilata alla categoria unica. Va detto a questo riguardo che non si contravverrebbe alle direttive di Oak Brook se non si evidenziasse la pletora di soggetti che soci non sono ma meri finanziatori, frequentatori occasionali dei nostri LC o soci inattivi.
7.
E le fondazioni?
Dal punto di vista strettamente giuridico. Sono enti contemplati nel Codice civile. E quindi alle fondazioni distrettuali si applicano in prima battuta le disposizioni ivi contenute ma, come per i LC, anche le norme del Codice del TS dall’art. 20 all’art. 31. Per lo stesso genere di argomenti dianzi ricordati. Anch’esse devono essere iscritte al RUNTS. Esse possono anche vedere associati LC che abbiano preferito non entrare nel novero degli ETS. Una particolare attenzione andrà riservata alle fondazioni ed alle associazioni che avevano optato per il regime fiscale delle ONLUS. Esse andranno definitivamente trasformate in ETS.
Non mancheranno forme di collaborazione tra fondazioni e LC e tra fondazioni distrettuali. Esse andranno costruite su basi contrattuali. Non mancheranno forme di collaborazione con il MD tutte le volte in cui i progetti avranno respiro nazionale e richiederanno quindi mezzi e strumenti di cui le sole fondazioni non possono disporre.
Purtroppo, è andato sfumando il progetto di fondazione nazionale frutto degli studi e delle proposte dal Gruppo di lavoro sino a tutto il 2022. Da quella data in avanti hanno preso piede proposte o estranee all’ordinamento interno (vedasi la fondazione nazionale presentata al Congresso di Rimini) ed altra che della prima costituiva uno sviluppo ma inidoneo dal punto di vista strutturale e statutario. È un grosso peccato perché il numero potenziale di 17 fondazioni distrettuali finirà per essere eccessivo (rimarrebbero bloccati a titolo di capitale fondativo più di 500.000 euro mentre i casi di potenziali conflitti sarebbero sempre immanenti).
Inoltre, l’opera di coordinamento delle fondazioni in vista dell’implementazioni di grandi progetti nazionali anche attraverso la LCIF non sarà delle più facili.
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La “trasformazione” dei LC in “LC ETS” comporta innumerevoli vantaggi che si possono così riassumere.
I Lions Clubs
- i) entreranno in un quadro normativo di aperto favore;
- ii) fruiranno di una disciplina fiscale più chiara e premiante a disposizione non solo degli enti lionistici ma anche di coloro che donano agli enti (finalmente i LC e le loro fondazioni potranno emettere ricevute fiscalmente spendibili e potranno sfruttare lo strumento del cinque per mille);
iii) saranno in grado di raccogliere fondi presso terzi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico;
- iv) potranno svolgere, in piena sicurezza, piccole attività commerciali a sostegno dei fini istituzionali;
- v) si coordineranno più efficacemente su basi interregionali, (interdistrettuali ed infradistrettuali) oltre che multidistrettuali, attraverso lo strumento delle reti associative (art. 41 del Codice del Terzo settore);
- vi) faranno parte di un sistema virtuoso che consentirà di portare avanti iniziative a livello nazionale più efficacemente rispetto al passato (in questo contesto si colloca il vagheggiato progetto di Fondazione nazionale Lions);
vii) entreranno in rapporti “istituzionalizzati” con gli enti pubblici (grazie alle norme degli articoli 55, 56 e 57 del CTS che impongono a PA ed enti pubblici di dialogare con gli ETS, e quindi anche con i LC, a fini di co-programmazione e co-progettazione degli interventi pubblici, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà (come confermato di recente dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha sgombrato il campo da sospetti di incostituzionalità delle norme, alla luce degli artt. 2, 3, 18 e 118 della nostra Carta, riconoscendo il ruolo centrale degli ETS con cui la PA deve in prima battuta rapportarsi!).
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Gli apparenti svantaggi.
- a) gli adeguamenti comportano un minimo di impegno, facilmente affrontabile però dai professionisti appartenenti al Club;
- b) il nuovo quadro di disposizioni impone un minimo di attenzione, peraltro “premiata” dai vantaggi indiscutibili che si sono elencati;
- c) potrebbe indirettamente favorire la creazione di LC di serie A (quelli che si adeguano) e LC di serie B (che non intendono adeguarsi, soprattutto i più piccoli). Ma va sottolineato che la gran parte degli adempimenti che spaventano certi Lions sono già oggi obbligatori per tutti gli enti non commerciali e quindi anche per i LC, sebbene, ahimè, molto spesso disattesi (tenuta dei libri, soprattutto). Perché non consentire “l’adozione” dei LC più piccoli da parte di quelli più organizzati, ovviamente soltanto sotto il profilo amministrativo?
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I LC sono impegnati nell’opera di trasformazione. E per essa servono professionalità e competenze molteplici, capaci di un’opera di coordinamento centralizzata ed attenta e quindi una particolare esperienza laddove si devono affrontare piccoli e grandi problemi (tutti, peraltro, ampiamente risolvibili e già in gran parte risolti) in tema di clausole statutarie, di rispetto del modello di statuto lionistico e di iscrizione al Registro nazionale del Terzo settore.
Nulla però di impegnativo o insostenibile.
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Il futuro dell’organizzazione nazionale è legato ad un corretto e completo adattamento di tutto il mondo Lions al Terzo settore perché questo significa efficienza, migliore organizzazione e trasparenza nei confronti del pubblico in generale e della PA.
