1.Alcuni dati di fatto.
Il novero delle fondazioni distrettuali si sta allargando sempre di più. Al punto che sembra essere destinato ad eguagliare il numero dei Distretti.
Il MD, dopo due anni in cui sembrava essere privilegiato il progetto di fondazione nazionale, pare aver accantonato l’idea sbocciata a Rimini, coltivata nella successiva annata lionistica ma già messa in frigorifero a Genova ed ora forse abbandonata. Quest’anno si è imposta in seno al CdG l’idea opposta, quella di sostenere e favorire la costituzione di fondazioni distrettuali.
Se effettivamente si arrivasse a coprire il territorio lionistico nazionale con diciassette fondazioni -ma nessuno lo dice o ci ha mai fatto caso- ci troveremmo immobilizzata la bellezza di 510.000 euro di solo capitale fondativo degli enti…
Se ne avverte la necessità? A mio avviso proprio no. Ma vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare.
Il Gruppo di studio MD si è da sempre battuto per una fondazione nazionale secondo parametri diversi però da quello approvati (sic!) a Rimini o sostenuti dal CdG successivo (progetto Scarpino) e lo ha fatto con la forza dell’idea, di una governance precisa, di un ruolo di spinta e di sostegno per l’intera organizzazione, secondo la struttura della fondazione di partecipazione. La proposta di Rimini obliterata dal CdG 2023/2024, mal gestita in vista del Congresso di Genova, è ora stata accantonata in favore di un approccio, diametralmente opposto, volto a premiare le esperienze distrettuali “a prescindere”, perché sin qui non si è potuta rilevare una ratio di un qualche tipo nP un modello ri governance preciso.
Ma si avverte come la detto, la organizzazione di tante micro fondazioni quando tutte le esperienze, dico tutte le esperienze contemporanee, quelle più vicine a noi in particolare, si sono orientate verso un solo ente fondativo a livello nazionale?
- Perché i LC necessitano di un supporto del tipo di quello di una fondazione?
La risposta va opportunamente articolata.
In primis va detto che così come avviene a livello internazionale, si creano fondazioni per meglio raccogliere energie finanziarie e per meglio indirizzarle ai nostri service. Queste sono le ragioni che hanno spinto LCI a dar vita a LCIF: non solo finanziarie grandi progetti ma sostenere i Clubs nelle loro iniziative di servizio. I LC sono strutturalmente deboli sotto il profilo finanziario, le loro capacità di raccolta di fondi è limitata per motivi legati alla loro stessa struttura. Tutte le volte in cui hanno cercato di lavorare con più intensità sul territorio si sono trovati davanti ad ostacoli di tipo organizzativo quanto a risorse e di natura fiscale, non di poco conto. La prima risposta a queste loro esigenze la diede LCIF. Ma pur sempre per obiettivi limitati, di piccolo respiro. Tutte le volte in cui si è trattato di dar corpo invece a service riconosciuti dal Congresso di interesse nazionale, ci si è trovati di fronte a tanti piccoli e grossi ostacoli che limitavano le potenzialità del lavoro del LC. La raccolta fondi era data per lo più dalla sommatoria delle raccolte, di per sé limitate, dei LC e poco più. Le iniziative di singoli LC tra loro consorziati non hanno dato sin qui concrete risposte in termini di efficienza
La riforma del Terzo settore ed un favor normativo generalizzato ci consentono oggi di impiegare lo strumento fondativo con più efficacia sotto il profilo organizzativo e finzionale. Anche a livello di fondazioni distrettuali. In termini di struttura, di raccolta di capitali, di impegno delle risorse, di accesso alle contribuzioni della UE, di collaborazioni con la P.A. ed altro ancora.
Ormai la gran parte dei distretti lions italiani guarda con interesse allo strumento fondativo. Oggi sono operative sette (mi pare) fondazioni distrettuali ed altre si pensa verranno create. Anche a breve
Esse hanno un limite di fondo: il loro ambito di operatività e quindi una raccolta fondi astrattamente più contenuta, meno organizzata e quindi con obiettivi più limatati di quelli che raggiungerebbe la Fondazione nazionale. Anche se talvolta possono essere utilizzate, in chiave di più rapida adesione al Terzo settore dei LC più piccoli, che possono beneficiare dell’attività di supporto organizzativo e finanziario della fondazione distrettuale non essendo necessaria la loro adesione al T. In quanto partecipanti ad un ente -la fondazione- che deve invece necessariamente aderirvi per beneficiare delle provvidenze del Codice del Terzo settore.
- Il Gruppo di Lavoro del Terzo settore, in vista del Congresso di Rimini, si era espresso a favore della costituzione di una fondazione multidistrettuale ETS auspicando che il Consiglio dei Governatori predisponesse e quindi sottoponesse all’approvazione del primo Congresso Nazionale utile il progetto definitivo, corredato di atto costitutivo e di statuto, della fondazione multidistrettuale ETS.
Da più parti era stata vagheggiata, a sostegno di programmi Lions di servizio coordinati e di ampio respiro, la creazione, come avvenuto in altri Paesi (Germania, Francia, Australia, ecc), a livello multidistrettuale, di una entità dotata di personalità giuridica e qualificata come Ente del terzo Settore, che assicurasse efficacia ed efficienza, nonché continuità operativa nell’attuazione di services, con funzione non secondaria di coesione sociale a fronte dei nuovi bisogni determinati da pandemie, guerre, crisi economiche, impatti negativi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, incertezze sul futuro in generale
Si trattava di uno strumento operativo del Multidistretto nelle future attività di servizio, che opererebbe a livello principalmente nazionale ma anche all’occorrenza inter-distrettuale, quindi sia strumentale che con funzione di supporto delle azioni del MD;
Il Congresso di Rimini invece aveva delineato -sulla scorta dell’esperienza canadese- un modello di fondazione all’apparenza più ridotto nei fini e nell’operatività quale strumento di volta in volta al servizio di singoli LC i cui fondi raccolti sarebbero stati canalizzati dalla Fondazione nazionale con altri di egual misura messi a disposizione da LCIF.
Il modello organizzativo del Multidistretto, ente senza personalità giuridica e con cariche annuali, non pare idoneo allo scopo per l’assenza di continuità e di strumenti operativi, mentre un ente con personalità giuridica, con un suo patrimonio, sottoposto a rigorose regole di trasparenza, di rendicontazione e di controllo, può assicurare una presenza permanente sul territorio, anche per lunghi periodi. Anche tenuto conto della limitazione di responsabilità al patrimonio della persona giuridica, che libera i volontari Lions dai rischi della loro prestazione;
In ottemperanza al Codice de Terzo settore, appariva congruente con la missione che dovrebbe svolgere il nuovo ente, il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, costituita dal Multidistretto, ma aperta alla partecipazione e agli apporti delle fondazioni distrettuali, laddove esistenti, dei distretti e dei Clubs Lions ma anche in stretto rapporto con LCIF attraverso progetti o accordi di programma;
La fondazione del MD Lions avrebbe così lo scopo di “raccogliere” attraverso tutti gli strumenti consentiti (crowdfunding, cinque per mille, titoli etici, patrimoni separati, finanziamenti U.E., della Banca Mondiale, ecc.) ed “erogare” denaro, sotto forma di microcredito, ma anche beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale svolte dai Lions italiani e nell’ambito degli indirizzi vincolanti dati dal Consiglio dei Governatori;
Un ente siffatto, costituito in forza di apposita delibera congressuale, che stanziasse i fondi necessari ed occorrenti per l’iniziale patrimonio, potrebbe raccogliere anche fondi tra privati o enti, Lions e non Lions, in una logica di grande apertura al “mercato” della solidarietà e della filantropia;
L’ente in parola, non sarebbe in competizione con le altre realtà Lions, non quindi con LCIF con la quale andrebbe a costituire un rapporto privilegiato nella forma convenzionale degli understanding of agreement (già sperimentata del resto in Germania), né con le fondazioni distrettuali con le quali collaborerebbe a porte aperte, non con il MD, che ne definisce le strategie al fine di sostenere insieme attività di servizio aventi le caratteristiche di cui si diceva poco sopra, mentre potrebbe aprirsi a collaborazioni esterne, ad esempio con le fondazioni non bancarie o bancarie.
- Perché una fondazione di partecipazione?
Quali sono le caratteristiche generali della fondazione di partecipazione?
La Fondazione di partecipazione nasce a metà degli anni Novanta, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni.
L’istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l’aspetto personale, proprio dell’associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni.
Gli elementi tipici della Fondazione di partecipazione possono essere così elencati:
Partecipazione
La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l’ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.
Pluralità di fondatori
La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilateralità dell’atto costitutivo; nella Fondazione di partecipazione si realizza una “unilateralità plurisoggettiva” che non contrasta con l’idea di fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento del medesimo scopo immutabile.
Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta
La Fondazione di partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all’iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di soggetti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione stessa. La struttura aperta del patrimonio rende possibile l’esistenza di fondatori successivi (soggetti che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a incrementare il fondo di dotazione con un contributo rilevante rispetto ai fini della stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali).
Scopo immutabile
Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l’elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. Lo scopo immutabile non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo (ma semplicemente in ente partecipato), proprio perché lo scopo rimane, appunto, immutabile.
Assenza di scopo di lucro
La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.
Finalità operativa
la Fondazione di partecipazione nasce perla gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina, l’istituto si adatta all’applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale).
Patrimonio (in senso stretto)
Il patrimonio della fondazione, o fondo patrimoniale, è il fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da soggetti terzi; il fondo di dotazione è la parte intangibile del Patrimonio dell’ente (sono spendibili soltanto le rendite); è la base dell’ente, su di esso poggiano la personalità giuridica dell’ente e l’autonomia patrimoniale dello stesso nei confronti dei terzi.
Fondo di gestione
È sostanzialmente la “cassa” della fondazione ed è composto da:
rendite e proventi derivanti dal Fondo Patrimoniale e dalle attività della fondazione
il contributo annuo dei Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, e Partecipanti nella somma deliberata dal Consiglio di Gestione.
eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie che non siamo espressamente destinate al Fondo Patrimoniale
eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e da altri Enti pubblici o territoriali espressamente destinate al Fondo di Gestione
i contributi in qualunque forma destinati espressamente agli scopi della Fondazione, espressamente destinati al Fondo di Gestione
i proventi derivanti dalle attività della fondazione
- Si potrebbe discutere all’interno del nostro Distretto, superata l’esperienza della “ONLUS”, se sia preferibile un’associazione o una fondazione per il perseguimento delle finalità che la gran parte delle fondazioni distrettuali si sono date.
L‘associazione è un ente senza finalità di lucro a base personale, cioè, costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento di uno scopo comune; essa svolge le proprie attività prevalentemente attraverso prestazioni personali, e solitamente volontarie, degli associati, ovvero delle persone che ne fanno parte.
L’atto costitutivo dell’associazione è sempre un contratto plurilaterale, cioè tra due o più soggetti, attraverso il quale gli associati si impegnano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune.
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità diverse, che possono essere le più varie, da quelle di tipo culturale a quelle assistenziali, ricreative, sociali, ambientali, sportive, ecc., purché escludano lo scopo di lucro. Trattasi quindi di finalità meramente ideali.
L’ordinamento contempla due fattispecie associative, l’associazione non riconosciuta, nella quale la responsabilità per le obbligazioni associative coinvolge anche quella di chi ha operato per essa, e l’associazione riconosciuta, che, attraverso un procedimento amministrativo, acquisisce la personalità giuridica con conseguente limitazione della responsabilità per le obbligazioni associative al solo patrimonio dell’associazione stessa. Per la verità la richiesta di riconoscimento non è molto frequente. In ogni caso per ottenere il riconoscimento è necessario un patrimonio iniziale di almeno € 15.000,00.
La fondazione è un ente avente sempre personalità giuridica e senza finalità di lucro, analogamente all’associazione, che è costruita attorno ad un patrimonio destinato a determinati scopi; dunque, l’elemento patrimoniale è fondante, in quanto l’ordinamento italiano non ammette fondazioni che ne siano prive.
La fondazione viene costituita da uno o più fondatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche e che vincolano il patrimonio ad un determinato scopo non lucrativo. L’assenza di scopo di lucro deve intendersi come divieto tassativo di distribuzione degli utili tra i soci, anche in caso di liquidazione finale del patrimonio. Anche la fondazione è soggetta ad un procedimento amministrativo, peraltro obbligatorio, e non facoltativo, per il riconoscimento della personalità giuridica, la cui attribuzione ne condiziona l’esistenza. Il patrimonio minimo al momento della costituzione della fondazione è per legge non inferiore ad € 30.000,00.
Ferme restando i caratteri previsti nel Codice civile, con il tempo gli operatori del settore no profit hanno sviluppato modelli misti ed anche utilizzato i due istituti per finalità diverse da quelle originarie, tant’è che con la Fondazione Italia, costituita con la riforma del terzo settore, si è creato un ente che utilizza strumenti e finanza profit a sostegno della generale finalità non lucrativa.
È frequente ritrovare fondazioni con strutture organizzative e quindi anche governance complesse. E con finalità di tipo finanziario in senso lato. Ciò grazie anche ad alcune modifiche legislative che, adattando le norme alla prassi, hanno consentito sempre di più organizzazioni senza scopo di lucro a struttura complessa, autorizzate allo svolgimento di attività commerciali, peraltro sussidiarie e funzionali al raggiungimento dello scopo primario, per cui l’elemento patrimoniale trova modo di espandersi sempre di più. È invalsa a questo riguardo la denominazione di fondazione di partecipazione o meglio di fondazione-organizzazione.
Per effetto di queste modifiche la differenza tra le due forme di organizzazione riposa soltanto più sul capitale minimo. Di fatto non lo è più la immodificabilità dello statuto della fondazione – organizzazione rispetto allo statuto dell’associazione perché il primo, fermo restando lo scopo (che è l’unico a dover rimanere stabile) ben può essere variato per ogni altro profilo purché lo statuto lo preveda e lo disciplini espressamente (per esempio in tema di numero di componenti il direttivo, di competenze del consiglio generale rispetto a quello del direttivo e più in generale di governance).
Il patrimonio minimo sia per le associazioni riconosciute che per le fondazioni è trattato alla stregua del capitale sociale delle società per cui possono essere impiegati per il raggiungimento degli scopi associativi o corporativi, fermo restando l’obbligo di ripristino in caso di perdite.
Nel mondo Lions, e non solo, anche in proiezione comparata, sono più utilizzate le fondazioni, come risulta a livello dei singoli Distretti, perché strumento più riconoscibile nell’immaginario collettivo (anche nel mondo finanziario), più duttile dell’associazione riconosciuta e con una libertà operativa ben più ampia di questa, anche se talvolta appesantito da modelli organizzativi complessi, soprattutto laddove c’è interesse a renderlo il più partecipato possibile dai soggetti che ne fanno parte.
La pubblicità e la trasparenza, peraltro, le accomunano tutte le volte in cui l’ente sceglie di acquisire lo status di ETS perché in tal caso la registrazione presso il RUNTS e l’applicazione conseguente della normativa è per entrambe obbligatoria. Anche sotto il profilo amministrativo contabile, in quanto ETS, associazione non riconosciuta e fondazione non si differenziano significativamente tra loro e vengono trattate fiscalmente allo stesso modo.
Dovendo scegliere tra i due modelli (esclusa l’associazione non riconosciuta per la responsabilità illimitata di chi opera in nome e per conto di, anche di fatto), appare più rispondente alle finalità lionistiche ed all’immagine del Lions la fondazione, analogamente a quanto avviene tra Spa e Srl nell’ambito delle società commerciali, dove la prima suscita negli stakeholders un maggiore affidamento rispetto alla seconda, confinata in un limbo grigio e meno trasparente di ristrette basi sociali.
- Riassumendo lo strumento della Fondazione nazionale non ha perso di attualità anche in presenza del proliferare delle fondazioni distrettuali. Lo strumento della fondazione di partecipazione a cui aderissero le fondazioni distrettuali, consentirebbe alla nazionale di recuperare le finalità prima indicate che vanno nel senso dello sviluppo e dell’incremento in termini di occasioni di servizio per i LC. Nella realtà del Distretto 108IA sarebbe coerente con questi obiettivi il recupero dell’inter-distrettualità brillantemente portata avanti dalla Rivista inter-distrettuale, con la creazione di un’unica fondazione distrettuale per i distretti 108IA 1, 2 e 3.
