ART. 18 della Costituzione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamento, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
I commenti suscitati dalla pubblicazione dei lavori della Commissione Antimafia e più in particolare dalle parti in cui la Commissione, nella relazione conclusiva, si sofferma sui rapporti Mafie / massonerie e quindi sui “rimedi” che vengono auspicati per impedire incestuosi rapporti tra le stesse, mi inducono alle seguenti riflessioni che si chiuderanno con un auspicio e con una proposta operativa.
Non desidero addentrarmi nei meandri dei difficili rapporti Stato / Massoneria anche se gli echi della legislazione liberticida fascista così come il provvedimento sostanzialmente punitivo del 1982, che in più riprese ritornano nella relazione (stupefacente è il giudizio sostanzialmente positivo dato alla legge del 1925), fanno temere che per molto tempo resteranno freddi se non forse conflittuali (dialogo tra sordi?), ma esaminare inizialmente alcuni aspetti del dibattito che si è nuovamente aperto in seno alla Libera Muratoria e che si ritrovano nel bell’articolo di Aldo A. Mola apparso di recente su www.pensalibero.it. dal titolo “Massoneria: il vero complotto è contro la libertà di associazione”.
Il primo è quello dell’auspicato riconoscimento della Massoneria come organizzazione avente certe caratteristiche o, meglio, come “insieme” di organizzazioni, indistinto ed aperto, che si richiamano in senso lato ad alcuni principi e prassi operative.
Da parte di certi settori della libera muratoria si invocherebbe una legge che ne individui le caratteristiche, ne tuteli gli scopi e le finalità consentendo ad essa di operare in piena libertà di intenti magari verso il “corrispettivo” di una qualche forma di pubblicità, penetrante o meno, disposta da un qualche pubblico ufficio (l’attuale Questura?). La proposta non mi pare praticabile per una serie di ragioni che si condensano nella difficilissima ricerca del consenso di tutte le organizzazioni interessate (che tra piccole e grandi sono più di duecento), nella specialità della legislazione (che si presterebbe a profili di compatibilità costituzionale con gli artt. 2 e 3) e nella sostanziale situazione di “ghetto” in cui vieppiù verrebbe cacciato il fenomeno massonico. Non è un problema a mio avviso di tutela del marchio, di una sorta di certificazione di qualità a cui dovrebbero ambire le obbedienze per poter liberamente operare al riparo da incursioni della politica e magari anche delle associazioni mafiose. “Noi siamo un qualcosa di peculiare e come tali vogliamo essere protetti dallo Stato”: questo è lo slogan che avverto ritornare nei discorsi dei fratelli.
Simile approccio non mi convince perché finirebbe, ripeto, per affrontare il problema dall’aspetto delle tutele mentre quello che importa è invece il riconoscimento della più ampia libertà operativa delle logge e delle obbedienze che si richiamano ai principi ed alle prassi operative ufficializzate nel 1717 (così come del resto avviene negli ordinamenti di common law).
Ed allora più interessante sotto il profilo sistematico sarebbe l’idea di promuovere l’adozione di una legge che consenta la massima autonomia operativa di tutte le associazioni, e non solo “di quelle massoniche”, nel rispetto dei dettami degli artt. 2 e 18 della nostra Carta costituzionale.
Aldo A. Mola ricorda che sin dal 1901 in Francia è operativa una legge sulle associazioni auspicandone l’introduzione così come del resto in un recente passato si erano espressi altri autorevoli esponenti della Libera Muratoria. “In sintesi, la Relazione” ad avviso di Mola “mira ad abolire la libertà di associazione che è un tutt’uno con quella politica. Se manca una legge sulle associazioni non è certo colpa della massoneria, che la chiede da decenni, sull’esempio della Francia…”
Proprio partendo dalla Francia si rende necessario svolgere le seguenti considerazioni di natura per così dire “tecnica” ed altre di politica del diritto, prima di accedere, appunto, alla proposta operativa.
La legge francese é di impronta tipicamente civilistica per cui nulla dice, in concreto, sulla libertà di associarsi e su come rendere effettivo il diritto oltre che sul diritto alla riservatezza. Sebbene le associazioni di persone possano costituirsi liberamente senza necessità alcuna di autorizzazione, qualora intendano beneficiare della capacità giuridica debbono rendere pubblica la loro esistenza dinnanzi all’autorità statale della sede con apposita dichiarazione preventiva dei fondatori in cui vanno resi noti la denominazione e lo scopo dell’associazione, le sedi locali ed i nomi, la professione, il domicilio e la nazionalità di color che sono incaricati dell’amministrazione. L’associazione non riconosciuta è la regola, quella che intende acquisire la capacità giuridica, l’eccezione. Le norme non sono particolarmente raffinate sotto il profilo tecnico e nessuna di esse ha rilevanza pubblicistica.
Da noi la situazione non è sostanzialmente diversa anche se al centro si colloca l’associazione riconosciuta che è soggetta a controlli di tipo pubblicistico piuttosto stringenti mentre la non riconosciuta è relegata al rango dei meri accordi tra privati (le norme che le riguardano sono solo tre, gli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile). Non va dimenticato che in forma di associazione non riconosciuta sono costituiti i partiti politici ed i sindacati, oltre alle organizzazioni di categoria o datoriali e tanti altri enti piccoli e grandi che costituiscono la grande maggioranza del numero complessivo degli enti aventi per così dire scopi ideali e non commerciali o economici in senso lato.
Il regime di fondo è però effettivamente diverso. Perché là le associazioni possono liberamente costituirsi mentre da noi, per motivi di sostanziale diffidenza nei confronti dei corpi morali, diffidenza che trovò consacrazione in apposite leggi del diciannovesimo secolo introdotte per ostacolare il fenomeno della manomorta, il regime è, all’opposto di tipo concessorio. Solo attraverso apposita autorizzazione l’associazione che ha inteso chiedere il riconoscimento può operare liberamente nel mondo dei traffici giuridici. All’opposto partiti politici e sindacati che non gradiscono di subire qualsivoglia forma di controllo e di intromissione dall’esterno, hanno da sempre adottato il modello della associazione non riconosciuta.
La Massoneria attraverso le sue articolazioni sul territorio (logge) al fine di veder garantita la riservatezza delle proprie attività, hanno da sempre privilegiato lo strumento dell’associazione non riconosciuta pur essendo tenuta a forme di pubblicità per mezzo di appositi registri tenuti dalla Questura competente. Mai però hanno chiesto il riconoscimento della personalità giuridica perché questo comporterebbe l’assoggettamento a quelle forme di controllo pubblicistico di cui si è fatto cenno, che sono estranee allo stesso loro operare.
Da noi si tratta a mio avviso di dar forma e corpo ai principi costituzionali contenuti agli artt. 2 e 18, di garantirne l’effettività e di negare a priori ogni forma di preventivo controllo o ingerenza fermo restando il rispetto delle leggi penali. Di separare, circoscrivendole, riservatezza da segretezza. Di colpire unicamente le associazioni a carattere militare che, operando in regime di segretezza, attentino alla sicurezza dello Stato, di eliminare ogni forma di limitazione o di pubblicità per i pubblici dipendenti che non devono essere tenuti a rivelare le proprie inclinazioni filosofiche o morali e di separare la disciplina degli enti privati dai partiti politici e sindacati (che devono trovare autonoma disciplina attuativa dei principi costituzionali contenuti agli art. 39 e 49).
Un’opera riformatrice di cui forse la Libera Muratoria non è pienamente consapevole. Non è stato infatti in alcun modo monitorato per esempio il disegno di riforma del Terzo settore che prevedeva tra gli altri, come espressamente contemplato nella Legge delega del 2016, la ridefinizione e/o adeguamento del Libro I, titolo II del codice civile che contiene la disciplina in tema di associazioni, riconosciute e non riconosciute
Perché, se è vero che i profili emergenti sono quelli in tema di legittimità all’esistenza stessa della Libera Muratoria che trovano il proprio supporto costituzionale negli articoli citati; è altrettanto vero che proprio avendo a riferimento l’esperienza francese gli aspetti civilistici non possono e non devono essere trascurati.
Il treno però ce lo siamo lasciati sfuggire allorché é entrato in vigore nel 2017 il c.d. Codice del Terzo settore ed il Governo ha preferito non modificare quella parte del Codice civile proprio per non intralciare l’opera riformatrice stessa che sarebbe andata a collidere con gli interessi, contrari, di partiti politici e sindacati a rimanere nel limbo degli artt. 36-38 del codice civile.
La parte per così dire civilistica almeno per un po’ di tempo resterà quindi immutata.
Quella di rilevanza pubblicistica che fa perno sugli artt. 2 e 18 della Cost., invece, é lungi dall’essere stata esplorata perché va a toccare interessi i più disparati che sono non solo quelli dei partiti politici e dei sindacati ma anche delle organizzazioni di categoria in genere e delle fondazioni bancarie (queste, per timore del M5S, e prima ancora che l’apposita Commissione di indagine sulle banche partisse, le si é volute lasciare al di fuori dell’opera di riforma del Terzo settore).
Il G.O.I. aveva lanciato, ma non recentemente, l’idea della legge e sarebbe forse il momento di predisporre apposito progetto, dal più elevato contenuto tecnico – scientifico possibile, sul quale chiedere che le forze politiche si misurino. E non solo a tutela della Libera Muratoria ma proprio perché sia data concreta attuazione ai precetti costituzionali, ed ai principi internazionalmente riconosciuti, così come anche di recente riaffermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, attraverso uno statuto generale dell’associazionismo, nell’osservanza delle seguenti linee guida:
- Riaffermazione della più ampia e garantita libertà di associazione per fini ideali e non economici o commerciali, con esclusione di quelli che intendono perseguire un vantaggio diretto o indiretto, a favore dei propri associati; divieto di ogni forma di preventivo controllo;
- Individuazione dei parametri che per legge debbono presentare le associazioni vietate (associazione espressamente vietate)
- Affermazione della tutela della privacy non solo individuale ma collettiva;
- Eliminazione di qualsivoglia prerequisito in capo a pubblici dipendenti che sia legato a convinzioni politiche, sociali, filosofiche o morali.
- Definizione di riservatezza in contrapposizione a segretezza; individuazione dei parametri atti a scongiurare la creazione di associazioni segrete; ridefinizione della L. n° 17 del 1982.
- Attuazione del secondo comma dell’art. 18. Le associazioni paramilitari.
Chiudo con un breve ma efficace commento del fratello Meuccio Ruini contenuto nella Relazione al progetto della Costituzione entrata in vigore nel 1948
Relazione al Progetto della Costituzione
(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)
18
Per il diritto d’associazione si adotta un criterio, che è garanzia di vasta libertà: le attività che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.
